IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Vista  la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» ( legge
finanziaria 2004);
  Visto,  in  particolare,  l'art.  3,  comma  60  della citata legge
24 dicembre  2003, n. 350, il quale prevede che, ai fini del concorso
delle  autonomie  regionali  e  locali al rispetto degli obiettivi di
finanza  pubblica,  con  decreti  del  Presidente  del  Consiglio dei
Ministri,  previo  accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da
concludere  in  sede  di  Conferenza  unificata,  sono fissati per le
amministrazioni regionali, per le province e i comuni con popolazione
superiore a 5.000 abitanti che abbiano rispettato le regole del patto
di  stabilita'  interno  per  l'anno 2003 e per gli enti del Servizio
sanitario  nazionale,  criteri  e  limiti  per  le assunzioni a tempo
indeterminato per l'anno 2004;
  Considerato  che  l'art.  3,  comma  60,  della  legge  n. 350/2003
stabilisce  che  le  assunzioni  che  riguardano  le  amministrazioni
regionali,  le  province e i comuni con popolazione superiore a 5.000
abitanti  che  abbiano  rispettato  le regole del patto di stabilita'
interno  per  l'anno 2003 e gli enti del Servizio sanitario nazionale
devono  comunque, fatto salvo il ricorso alle procedure di mobilita',
essere  contenute  entro  percentuali  non  superiori al 50 per cento
delle  cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2003,
ad  eccezione  delle  assunzioni per il personale infermieristico del
Servizio   sanitario  nazionale,  tenuto  conto,  in  relazione  alla
tipologia   di   enti,  della  dimensione  demografica,  dei  profili
professionali   del  personale  da  assumere,  dell'essenzialita'  di
servizi da garantire e dell'incidenza delle spese del personale sulle
entrate correnti;
  Ritenuto  di  dover procedere alla individuazione per le province e
per  i  comuni  dei  criteri  e dei limiti relativi alle assunzioni a
tempo indeterminato nell'anno 2004;
  Visto  l'accordo  sancito,  nella  seduta del 20 maggio 2004, dalla
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome  di Trento e Bolzano unificata, ai sensi dell'art.
9,  comma  2,  lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, con la Conferenza Stato, citta' ed autonomie locali;
  Acquisiti  i  pareri  dei  Ministeri dell'economia e delle finanze,
dell'interno  e  della  salute  e  del  Dipartimento  per  gli affari
regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri rispettivamente
con  note  n.  16590  del  22 luglio  2004,  del  21 giugno 2004, del
30 giugno 2004 e n. 1042/639 del 2 luglio 2004;
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
29 novembre 2002, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 2002,
concernente  Delega  di  funzioni  del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri   in   materia   di  funzione  pubblica  al  Ministro  senza
portafoglio avv. Luigi Mazzella;

                              Decreta:
                               Art. 1.
Ambito di applicazione
  1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 3, comma 60, della legge
24 dicembre   2003,   n.   350,   individua  per  le  amministrazioni
provinciali  e  quelle  comunali  con  popolazione  superiore a 5.000
abitanti  e  che abbiano rispettato le regole del patto di stabilita'
interno  per  l'anno  2003, i criteri e i limiti per le assunzioni di
personale  a  tempo  indeterminato  per  l'anno  2004,  in attuazione
dell'accordo  tra Governo, regioni e autonomie locali sancito in data
20 maggio 2004 in sede di Conferenza unificata.
  2.  Le  assunzioni  di  cui al comma precedente devono avvenire nei
limiti delle dotazioni organiche determinate ai sensi della normativa
vigente.
  3.  Le  disposizioni  del  presente  decreto, ai sensi dell'art. 4,
comma  249,  della  legge 24 dicembre 2003, n. 350, si applicano alle
regioni  a  statuto  speciale  ed  alle  province di Trento e Bolzano
compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.